Ma,ecco, un colpo di scena.
Dicembre 2002: La Commissione Europea emana la direttiva 2002/91/CE, sul rendimento energetico in edilizia.
Avendo accertato che l’energia impiegata nel mantenimento degli edifici del settore residenziale e terziario, rappresenta oltre il 40% del consumo finale della UE, viene richiesto agli Stati membri di definire ed applicare una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici, non solo riguardo al loro riscaldamento, ma anche alla produzione d’acqua calda, l’illuminazione, la ventilazione ed il condizionamento estivo.In particolare, all’art. 7 si specifica:
“Gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l’attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi (...)”
Vengono concessi 3 anni per l’adozione della direttiva. Tra le nazioni europee prime a recepirla (alcune delle quali, avendo già da anni, legiferato autonomamente su questa materia): Austria, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Gran Bretagna.Agosto 2005:
Pochi mesi prima della scadenza del recepimento della direttiva 2002/91/CE, il Governo italiano emana finalmente il DM 178/2005, cioè il decreto d’attuazione della L10/91 (dopo quindi 14 anni). A questo punto, però, la normativa è ormai inutile, ed infatti, dopo un mese e mezzo, il decreto viene sostituito.
Ottobre 2005:
E’ il DLgs 192/2005 ad attuare in Italia la direttiva europea 2002/91/CE
Il decreto stabilisce:
- gli ambiti di applicazione ed i casi per cui è prescritto il rilascio della certificazione energetica;
- le funzioni delle regioni e degli enti locali;
- le norme per l’esercizio e la manutenzione degli impianti;
- la raccolta delle informazioni, delle esperienze e degli studi del settore;
- le sanzioni per le violazioni.
Soprattutto, introduce la “clausola di cedevolezza”, cioè la seguente normativa e le successive si applicano solo nelle regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva europea. In altre parole, la materia del risparmio energetico è di competenza regionale, fermo restando il riferimento alla 2002/91/CE. La prima regione a promulgare in materia sarà, nel 2007, la Lombardia.
Purtroppo, il DLgs 192/2005 non contiene la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, né i criteri generali a cui le regioni debbano fare riferimento per la certificazione energetica, dichiarando che essi saranno definiti entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Febbraio 2007:
Viene pubblicato il DLgs 311/2006, ad integrazione del DLgs 192/2005.
Oltre al calendario delle date di applicazione della normativa, il decreto legislativo include una serie di allegati, fra i quali le tabelle indicanti i limiti di prestazione energetica invernale EP (distinte per le zone climatiche) ed i valori di trasmittanza termica delle singole componenti edilizie.
Qui avviene il secondo “blocco”. Alcune regioni legiferano sulla materia, altre si muovono più lentamente. Il problema è che, non esistendo delle linee guida nazionali, esiste il rischio che, pur riferendosi alla medesima direttiva europea, si creino delle discrepanze tra le certificazioni energetiche delle diverse regioni.
A tutt’oggi, a più di tre anni dal Dlgs 192/2005, queste linee guida non sono ancora state promulgate.
continua...