domenica 18 gennaio 2009

La strana e curiosa storia della Certificazione Energetica in Italia (3^ parte)



Ed ecco, il secondo colpo di scena.


Giugno 2008:
il DL112/2008, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" abroga, in contrasto con la Direttiva Europea 2002/91/CE, l'obbligo di allegazione della certificazione energetica nei casi di trasferimento a titolo oneroso e locazione di interi immobili singole unità immobiliari.

Agosto 2008:
il DL112/2008 viene convertito nella Legge 133/2008 ed abroga i commi del DLgs192/05 relativi:

  • all’obbligo d’allegazione dell’Attestato di Certificazione Energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso e locazione degli edifici;
  • alla nullità di contratto in assenza di ACE (o AQE).

Resta però in vigore l’obbligo di redigere l’attestato.

Dicembre 2008:
Viene avviata la procedura d’infrazione al Governo italiano per il mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.Il Governo italiano dovrà rispondere entro 60 giorni alla richiesta di informazione della Commissione europea all’energia sulla Legge 133 e sulla sua compatibilità con la direttiva comunitaria.



continua... (di sicuro)

La strana e curiosa storia della Certificazione Energetica in Italia (2^ parte)



Ma,ecco, un colpo di scena.

Dicembre 2002:
La Commissione Europea emana la direttiva 2002/91/CE, sul rendimento energetico in edilizia.

Avendo accertato che l’energia impiegata nel mantenimento degli edifici del settore residenziale e terziario, rappresenta oltre il 40% del consumo finale della UE, viene richiesto agli Stati membri di definire ed applicare una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici, non solo riguardo al loro riscaldamento, ma anche alla produzione d’acqua calda, l’illuminazione, la ventilazione ed il condizionamento estivo.


In particolare, all’art. 7 si specifica:

“Gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l’attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi (...)”

Vengono concessi 3 anni per l’adozione della direttiva. Tra le nazioni europee prime a recepirla (alcune delle quali, avendo già da anni, legiferato autonomamente su questa materia): Austria, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Gran Bretagna.

Agosto 2005:
Pochi mesi prima della scadenza del recepimento della direttiva 2002/91/CE, il Governo italiano emana finalmente il DM 178/2005, cioè il decreto d’attuazione della L10/91 (dopo quindi 14 anni). A questo punto, però, la normativa è ormai inutile, ed infatti, dopo un mese e mezzo, il decreto viene sostituito.

Ottobre 2005:
E’ il DLgs 192/2005 ad attuare in Italia la direttiva europea 2002/91/CE
Il decreto stabilisce:

  • gli ambiti di applicazione ed i casi per cui è prescritto il rilascio della certificazione energetica;
  • le funzioni delle regioni e degli enti locali;
  • le norme per l’esercizio e la manutenzione degli impianti;
  • la raccolta delle informazioni, delle esperienze e degli studi del settore;
  • le sanzioni per le violazioni.

Soprattutto, introduce la “clausola di cedevolezza”, cioè la seguente normativa e le successive si applicano solo nelle regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva europea. In altre parole, la materia del risparmio energetico è di competenza regionale, fermo restando il riferimento alla 2002/91/CE. La prima regione a promulgare in materia sarà, nel 2007, la Lombardia.

Purtroppo, il DLgs 192/2005 non contiene la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, né i criteri generali a cui le regioni debbano fare riferimento per la certificazione energetica, dichiarando che essi saranno definiti entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Febbraio 2007:
Viene pubblicato il DLgs 311/2006, ad integrazione del DLgs 192/2005.
Oltre al calendario delle date di applicazione della normativa, il decreto legislativo include una serie di allegati, fra i quali le tabelle indicanti i limiti di prestazione energetica invernale EP (distinte per le zone climatiche) ed i valori di trasmittanza termica delle singole componenti edilizie.



Qui avviene il secondo “blocco”. Alcune regioni legiferano sulla materia, altre si muovono più lentamente. Il problema è che, non esistendo delle linee guida nazionali, esiste il rischio che, pur riferendosi alla medesima direttiva europea, si creino delle discrepanze tra le certificazioni energetiche delle diverse regioni.

A tutt’oggi, a più di tre anni dal Dlgs 192/2005, queste linee guida non sono ancora state promulgate.



continua...

lunedì 12 gennaio 2009

La strana e curiosa storia della Certificazione Energetica in Italia (1^ parte)





Alla fine del 2008, la Commissione Europea ha avviato la procedura d’infrazione al Governo italiano per il mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Si tratta dell’episodio più recente di una lunga (17 anni) e bizzarra vicenda, relativa all’efficienza energetica degli edifici che, nel nostro Paese, ha seguito un percorso decisamente complesso, diversamente da altre nazioni europee.
Poiché si tratta di fatti ai quali, di solito, i mezzi di comunicazione non prestano molta attenzione, per capire meglio, facciamo una cronistoria:


Gennaio 1991:
Entra in vigore la legge 10/1991 contenente le “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.

La legge introduce, tra l’altro:

  • la certificazione energetica (!);
  • i piani energetici comunali;
  • l’obbligo delle fonti rinnovabili negli edifici pubblici (!);
  • la figura professionale di un responsabile dell’energia (energy manager) (!);
  • l’erogazione di contributi in conto capitale a sostegno dell’uso delle fonti rinnovabili di energia nell’edilizia e di interventi quali la coibentazione, l’installazione di pompe di calore, l’installazione di sistemi contabilizzazione dei consumi di calore(!).
La L10/91 pone, all’epoca, l’Italia all’avanguardia, in Europa, riguardo al contenimento dei consumi energetici nell’ambiente costruito ma, come di prassi nel nostro Paese, ha bisogno di un decreto attuativo.


Agosto 1993:
Esce il DPR 412/93, che non attua per intero la legge 10/91, ma solo l’art.4: “norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento energetico.”

Il decreto stabilisce, tra le altre cose:
  • le zone climatiche italiane;
  • i periodi e la durata giornaliera di accensione degli impianti;
  • i rendimenti minimi di combustione delle caldaie (al di sotto delle quali, queste vanno sostituite);
  • le tecnologie d’uso delle fonti rinnovabili di energia per gli edifici pubblici.


    A questo punto, qualcosa si blocca. Passano alcuni anni, nel corso dei quali migliaia di relazioni tecniche asseveranti il rispetto del Fabbisogno Energetico per la climatizzazione invernale (rese necessarie, ad esempio, in caso di ristrutturazione di un immobile), prescritto dal DPR 412/93, si accumulano negli uffici tecnici dei comuni italiani, in attesa di essere esaminate da personale competente.

    continua...